Regolamento›Capo II
Art. 52
52 / 72In vigore dal 14 mar 1928
I tratturi, tratturelli, bracci, riposi, e le trazzere sono sottoposti alle disposizioni vigenti che riguardano la conservazione e la polizia delle strade nazionali del Regno, e all'osservanza delle particolari disposizioni seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-52