Art. 36
RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 36

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In vigore dal 11 ott 1936
Appena compiuta, in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e dal presente regolamento, la generale sistemazione di un tratturo o di una trazzera, le Intendenze delle provincie interessate provvederanno alla compilazione dei registri di consistenza, in base alle piante geometriche di cui all' delle nuove norme, approvate col presente decreto, ed a tutti i documenti e titoli che saranno ad esse opportunamente comunicati. Un esemplare dei registri di consistenza, come sopra compilati, sarà rimesso al competente Ufficio tecnico di finanza, ed un estratto di detti registri sarà dato in consegna agli Uffici del registro per la parte dei rispettivi distretti.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-36