Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 apr 1950
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Dervio, Dorio e Corenno Plinio, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato «Dervio», sede del capoluogo. Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1927 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 268, foglio 44. - Sirovich.

Note all'articolo

  • La L. 13 marzo 1950, n. 113, ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera g)) che il comune di Dorio, aggregato a quello di Dervio dal presente Regio Decreto e' ricostituito con la rispettiva circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-11;2506#art-1