Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, concernente l'istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero; Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge predetta; Sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri e per le corporazioni, e con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, concernenti l'istituzione del marchio nazionale di esportazione per la frutta fresca e secca, gli agrumi e gli ortaggi diretti all'estero, secondo il testo annesso al presente decreto, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e de decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo - Rocco - Volpi - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1927 - Anno VI Atti del Governo, registro 267, foglio 14. - Sirovich.
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