Art. 18
Regolamento

Art. 18

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In vigore dal 20 dic 1927
L'esportatore autorizzato è obbligato a specificare nei documenti di trasporto relativi alla merce munita di marchio la data e il numero di autorizzazione all'uso del marchio stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-18