Regolamento
Art. 1
1 / 47In vigore dal 20 dic 1927
Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, sul marchio nazionale e esportazione per la frutta, fresca e secca, gli agrumi e gli ortaggi diretti all'estero.
La registrazione del marchio nazionale di esportazione di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1272, ha luogo mediante la sua trascrizione presso il Ministero dell'economia nazionale (Ufficio della proprietà intellettuale) a norma della legge 30 agosto 1868, n. 4577, e del regolamento 20 marzo 1913, n. 526.
Dell'avvenuta registrazione è data comunicazione all'Istituto nazionale per l'esportazione perché ne curi la immediata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, a tutti gli effetti dell' della legge 30 agosto 1868, n. 4577, succitata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-1