Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e del R. decreto-legge 12 agosto 1927 n. 1756, sul marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e del R. decreto-legge 12 agosto 1927 n. 1756, sul marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero. 48 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Regolamento
Art. 1 Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e del R. decreto-legge 1 Art. 2 L'applicazione del marchio nazionale di esportazione a prodotti o categorie di prodotti è Art. 3 Chiunque voglia essere autorizzato all'uso del marchio nazionale, deve farne domanda all'I Art. 4 Le sedi secondarie e le rappresentanze in Italia di società o ditte estere possono ottener Art. 5 La domanda e i documenti di cui all'art. 3 devono essere presentati all'Ufficio provincial Art. 6 L'autorizzazione produce effetto dal decimo giorno dalla notifica della deliberazione dell Art. 7 L'Istituto rilascia un attestato dell'avvenuta autorizzazione. L'autorizzazione viene comu Art. 8 Quando sedi secondarie e rappresentanze in Italia di società o ditte estere abbiano ottenu Art. 9 L'esportatore autorizzato può riprodurre il disegno del marchio nazionale o fare menzione Art. 10 La rinuncia all'uso del marchio deve essere fatta con dichiarazione scritta da inviarsi co Art. 11 Il fallimento, la cessazione dall'esercizio del commercio in genere delle ditte, società, Art. 12 La fusione, la trasformazione delle ditte, società, associazioni o consorzi autorizzati, i Art. 13 Gli Uffici provinciali dell'economia devono trasmettere all'Istituto nazionale per l'espor Art. 14 L'esportatore autorizzato che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte delle organizzazio Art. 15 Nel caso di rifiuto di autorizzazione, le domande non possono essere rinnovate se non è tr Art. 16 Periodicamente, a cura dell'Istituto nazionale per l'esportazione, vengono pubblicati e di Art. 17 La merce munita di marchio non deve portare all'esterno degli imballaggi altre indicazioni Art. 18 L'esportatore autorizzato è obbligato a specificare nei documenti di trasporto relativi al Art. 19 L'esportatore autorizzato che venda in Italia merce munita del marchio nazionale, deve ril Art. 20 I rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e della Confede Art. 21 L'Istituto nazionale per l'esportazione provvede alla nomina del personale di segreteria d Art. 22 La Commissione ed il Comitato dei ricorsi seno convocati di regola una volta al mese, d'or Art. 23 Le deliberazioni siano valide quando siano presenti almeno tre membri della Commissione o Art. 24 Il ricorse al Comitato di cui all'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, deve essere Art. 25 Le deliberazioni sono notificate all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevut Art. 26 Il presidente della Commissione ed il presidente del Comitato dei ricorsi sono autorizzati Art. 27 Ai membri della Commissione e del Comitato estranei alle amministrazioni dello Stato è cor Art. 28 I reclami, rapporti, verbali, ed in genere qualunque denunzia di violazione dell'art. 12 d Art. 29 La sospensione e la revoca dall'uso del marchio producono effetto dal giorno successivo a Art. 30 Le deliberazioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, dovran Art. 31 Le nomine degli ispettori di cui all'art. 7 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sono fatt Art. 32 Spetta all'Istituto nazionale per l'esportazione di fissare il trattamento economico e giu Art. 33 Gli ispettori all'interno e all'estero: sorvegliano sull'uso del marchio nazionale eseguen Art. 34 All'interno il controllo demandato agli ispettori è esercitato nei modi e termini stabilit Art. 35 Le bollette di spedizione, le lettere di vettura, le polizze di carico ed i relativi alleg Art. 36 Qualora dal sopraluogo o dalla visita eseguiti all'interno risultino accertati gli estremi Art. 37 Qualora, dal sopraluogo o dalla visita eseguiti all'interno risultino accertate le inosser Art. 38 I processi verbali da compilarsi in esecuzione dei due precedenti articoli devono contener Art. 39 Nel caso di accertamento dei delitti di cui all'art. 12 della legge 23 giugno 1927, n. 127 Art. 40 Ai fini della tutela del marchio nazionale, gli ispettori all'estero sono autorizzati a ra Art. 41 Gli accertamenti degli ispettori all'estero devono aver luogo nei limiti e nei modi consen Art. 42 Gli esportatori che abbiano spedito merce conforme alle prescrizioni sull'uso del marchio Art. 43 La percezione del diritto di cui all'art. 11 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, avrà luo Art. 44 Le somme riscosse sono, dalle dogane, versate alle sezioni di tesoreria che ne attribuiran Art. 45 La gestione dei fondi derivanti dalla percezione del diritto di cui sopra sarà oggetto di Art. 46 Sino alla effettiva costituzione degli Uffici provinciali dell'economia, le attribuzioni a Art. 47 Qualora, le norme speciali di cui all'art. 17, comma 2°, della legge 23 giugno 1927, n. 12 Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360