Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 nov 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda con la quale il presidente del « Gruppo Medaglie d'Oro al valor militare d'Italia », in seguito a conforme deliberazione 27 gennaio 1927 del Consiglio direttivo di detto sodalizio, chiede l'erezione in ente morale del Gruppo stesso e l'approvazione del relativo statuto organico; Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci adottata nella seduta del 16 dicembre 1926, con la quale fu approvato lo statuto organico suindicato; Veduto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 agosto 1927; Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci adottata nella seduta del 10 settembre 1927 relativa a modifiche apportate allo statuto in seguito al predetto parere; Visto l' del Codice civile; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il Gruppo delle Medaglie d'Oro al valor militare d'Italia con sede in Roma è eretto in ente morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-09-16;1858#art-1