Art. 1
1 / 2In vigore dal 1 nov 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda con la quale il presidente del « Gruppo Medaglie d'Oro al valor militare d'Italia », in seguito a conforme deliberazione 27 gennaio 1927 del Consiglio direttivo di detto sodalizio, chiede l'erezione in ente morale del Gruppo stesso e l'approvazione del relativo statuto organico;
Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci adottata nella seduta del 16 dicembre 1926, con la quale fu approvato lo statuto organico suindicato;
Veduto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 agosto 1927;
Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci adottata nella seduta del 10 settembre 1927 relativa a modifiche apportate allo statuto in seguito al predetto parere;
Visto l' del Codice civile;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il Gruppo delle Medaglie d'Oro al valor militare d'Italia con sede in Roma è eretto in ente morale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-09-16;1858#art-1