Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 nov 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per la pubblica istruzione e per le finanze, per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico considerato immobile agli effetti inventariali dall' del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Fedele - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 265, foglio 134. - Sirovich.
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