Regolamento
Art. 1
1 / 38In vigore dal 8 nov 1927
Regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico.
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Le cose contenute nelle raccolte dei musei, nelle pinacoteche, nelle biblioteche, negli osservatori e negli altri istituti ed uffici governativi che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche sono, a cura dei direttori degli istituti stessi, descritti in appositi cataloghi secondo le norme date dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-1