Proroga fino al 30 settembre 1927 del termine stabilito dall'articolo 1 del R. decreto 21 aprile 1927, n. 565, per le promozioni al grado 7° dei funzionari del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno in deroga alle norme vigenti.
REGIO DECRETO · n. 1576
Proroga fino al 30 settembre 1927 del termine stabilito dall'articolo 1 del R. decreto 21 aprile 1927, n. 565, per le promozioni al grado 7° dei funzionari del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno in deroga alle norme vigenti.
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