Titolo V
Art. 48
48 / 48In vigore dal 26 ott 1927
Il presente decreto entrerà in vigore alla data che sarà stabilita dal Ministro per le finanze per l'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, a tenore dell' del R. decreto-legge medesimo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Volpi - Rocco -
Giuriati - Belluzzo - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 265, foglio 33. - Sirovich.
Note all'articolo
- Il Decreto 6 ottobre 1927, (in G.U. 11/10/1927, n. 235), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il R. decreto-legge 16 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi del Reale Automobile Club d'Italia ed il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che detta le norme di esecuzione e transitorie del precitato regio decreto-legge, entreranno in vigore alla data del 28 ottobre 1927".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-48