Art. 48
Titolo V

Art. 48

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In vigore dal 26 ott 1927
Il presente decreto entrerà in vigore alla data che sarà stabilita dal Ministro per le finanze per l'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, a tenore dell' del R. decreto-legge medesimo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi - Rocco - Giuriati - Belluzzo - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1927 - Anno V. Atti del Governo, registro 265, foglio 33. - Sirovich.

Note all'articolo

  • Il Decreto 6 ottobre 1927, (in G.U. 11/10/1927, n. 235), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il R. decreto-legge 16 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi del Reale Automobile Club d'Italia ed il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che detta le norme di esecuzione e transitorie del precitato regio decreto-legge, entreranno in vigore alla data del 28 ottobre 1927".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-48