Art. 47
Titolo V

Art. 47

47 / 48
In vigore dal 20 ott 1927
Salvo quanto è disposto negli articoli precedenti, i crediti del venditore o del sovventore del prezzo non possono essere iscritti nel pubblico registro come privilegiati ai sensi del 1° e 2° comma dell' del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, se derivino da atto di data anteriore all'entrata in vigore del decreto stesso, a meno che il debitore espressamente non dichiari in iscritto di consentirvi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-47