Titolo V
Art. 43
43 / 48In vigore dal 20 ott 1927
L'iscrizione nel pubblico registro degli autoveicoli immatricolati presso le Prefetture anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, si effettua in base ai dati risultanti dalla licenza di circolazione e sulla produzione di due note contenenti i dati medesimi.
Chiunque ritenga di avere diritto di proprietà sull'autoveicolo, iscritto nel pubblico registro al nome del titolare della licenza di circolazione, secondo le disposizioni del comma precedente, può, entro il termine di giorni 30 dall'avvenuta iscrizione, chiederne la rettifica, con istanza, sottoscritta anche dal titolare della licenza, debitamente autenticata.
Ove manchi il consenso del titolare della licenza di circolazione alla rettifica, questa non può essere disposta che in seguito a sentenza.
Se sia iniziata lite, copia dell'atto di citazione contro il titolare della licenza, è, a cura del rivendicante, notificata anche al funzionario dell'Ufficio provinciale dell'A. C. I., che ne fa annotamento nel foglio del pubblico registro riferentesi all'autoveicolo in contestazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-43