Art. 39
Titolo V

Art. 39

39 / 48
In vigore dal 20 ott 1927
I funzionari dell'A. C. I. incaricati della tenuta del pubblico registro non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le iscrizioni ed annotazioni richieste, nè di spedire le copie e i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti far estendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un ufficiale giudiziario. I funzionari predetti possono però ricusare di ricevere le note ed i titoli se non sono in carattere intelligibile e non possono riceverli quando non hanno i requisiti voluti dalle disposizioni di cui agli del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, ed agli del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-39