Art. 38
Titolo V

Art. 38

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In vigore dal 20 ott 1927
Il Procuratore generale presso la Corte di appello territorialmente competente invita la Direzione generale dell'A. C. I. a revocare dall'incarico della tenuta del pubblico registro quei funzionari che per negligenza, per abituale inosservanza delle disposizioni che li riguardano o per altri motivi, si siano dimostrati inidonei all'ufficio. La Direzione generale dell'A. C. I., qualora non ritenga di uniformarsi alle richieste del Procuratore generale, può ricorrere, nel termine di giorni venti dall'invito, al Ministero della giustizia, il quale decide in via definitiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-38