Art. 30
Titolo IV

Art. 30

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In vigore dal 20 ott 1927
Se il proprietario abbia stipulato contratto di assicurazione avente per oggetto i danni o la perdita dell'autoveicolo, l'indennità dovuta dall'assicuratore, in caso di sinistro, è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati garantiti dall'autoveicolo danneggiato o distrutto, debitamente iscritti. Allo stesso pagamento è vincolata la somma dovuta da terzi per danni arrecati all'autoveicolo, come pure l'indennità dovuta dall'assicuratore, qualora il responsabile del danno sia assicurato per i casi di responsabilità civile. Il pagamento della somma o indennità sovraindicate non libera il debitore se non sia stato richiesto ed ottenuto il consenso dei creditori privilegiati. In caso di dissenso fra il proprietario ed i creditori privilegiati, il debitore deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti e le relative controversie sono decise dall'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-30