Art. 28
Titolo III

Art. 28

28 / 48
In vigore dal 20 ott 1927
Così nel caso di vendita all'incanto, come in quello di vendita a trattativa privata di un autoveicolo gravato da privilegio, il cancelliere della Pretura, tre giorni prima, almeno, di quello fissato per la vendita, ne dà avviso, con lettera raccomandata, all'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione è compreso l'ufficio di Pretura presso il quale si svolge il procedimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-28