Titolo III
Art. 27
27 / 48In vigore dal 20 ott 1927
Nel caso in cui il Pretore competente per l'esecuzione, tenuto conto delle circostanze che possono assicurare il maggior rendimento col minor costo, disponga che la vendita dell'autoveicolo gravato da privilegio segua a trattative private, col decreto che stabilisce le modalità e il giorno della vendita, nomina il perito per la stima dell'autoveicolo.
Procede alla vendita il cancelliere della Pretura.
Un avviso contenente l'indicazione delle caratteristiche dell'autoveicolo, del suo prezzo di stima e del termine entro il quale possono essere fatte le offerte nell'ufficio di cancelleria, viene affisso al pubblico nei luoghi stabiliti dal Pretore.
Un estratto dell'avviso medesimo è inserito, entro lo stesso termine, in uno o più giornali designati dal Pretore, a meno che il valore dell'autoveicolo sia così esiguo da rendere sproporzionata la spesa dell'inserzione.
Se entro il termine stabilito non si siano presentati oblatori o le offerte siano state inferiori al prezzo di stima, il Pretore può stabilire un ulteriore termine di giorni dieci, trascorso il quale l'autoveicolo può essere venduto a prezzo inferiore a quello di stima.
Ciascuna offerta deve essere accompagnata dal deposito di almeno un ventesimo del prezzo di stima.
Della eseguita vendita è redatto processo verbale, sottoscritto dal compratore, dalle altre parti interessate, eventualmente presenti, e dal cancelliere.
Esso contiene:
1° l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno della vendita;
2° il nome e cognome del creditore istante;
3° la descrizione dell'autoveicolo oggetto della vendita;
4° il nome e cognome del debitore e la menzione se sia stato presente alla vendita;
5° il nome e cognome del compratore e il prezzo per cui l'autoveicolo è stato venduto.
Il prezzo ricavato dalla vendita, a cura del cancelliere, deve essere immediatamente depositato, ai termini del regolamento per il servizio dei depositi giudiziari, approvato con R. decreto 10 marzo 1910, n. 149.
Il pagamento agli aventi diritto della somma ricavata dalla vendita è ordinato dal Pretore, osservate, ove del caso, le norme dell', ultimo capoverso, del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.
Copia del verbale è presentata dal compratore all'Ufficio competente dell'A. C. I. per l'annotazione nel pubblico registro del trasferimento di proprietà dell'autoveicolo.
Qualora il Pretore ordini che la vendita segua ai pubblici incanti, si applicano le disposizioni al riguardo stabilite dal Codice di procedura civile.
In ogni caso, il verbale di vendita è redatto su carta da bollo da centesimi 50 ed è registrato, agli effetti della legge di registro, con la tassa di cui all' del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-27