Art. 24
Titolo II

Art. 24

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In vigore dal 20 ott 1927
Il proprietario deve provvedere alla richiesta di iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, a tenore delle disposizioni degli del presente decreto, entro 30 giorni dal rilascio della licenza di circolazione da parte della Prefettura. Se entro il termine su indicato non risulti, sulla licenza rilasciata dalla Prefettura, l'annotazione stabilita dall', primo comma, del presente decreto, si applicano a carico del proprietario dell'autoveicolo le sanzioni previste nell' del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-24