Art. 23
Titolo II

Art. 23

23 / 48
In vigore dal 20 ott 1927
Le rilevazioni statistiche iniziali, periodiche e occasionali, da compiersi nel pubblico registro automobilistico, sono effettuate in conformità di norme da emanarsi dal Ministero delle finanze, sentite la Presidenza dell'Istituto centrale di statistica e la Direzione generale dell'A. C. I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-23