Titolo II
Art. 23
23 / 48In vigore dal 20 ott 1927
Le rilevazioni statistiche iniziali, periodiche e occasionali, da compiersi nel pubblico registro automobilistico, sono effettuate in conformità di norme da emanarsi dal Ministero delle finanze, sentite la Presidenza dell'Istituto centrale di statistica e la Direzione generale dell'A. C. I.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-23