Art. 22
Titolo II

Art. 22

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In vigore dal 20 ott 1927
Presso ciascun Ufficio provinciale dell'A. C. I. vengono giornalmente annotati, secondo l'ordine della loro presentazione, i titoli prodotti dalle parti, con le relative note. Il registro in cui tale annotazione si effettua, indica il giorno della presentazione, la persona dell'esibitore e quella nell'interesse della quale la formalità è richiesta, l'oggetto della formalità ed il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo a cui la formalità si riferisce. La parte può presentare un elenco in cui siano indicati gli atti prodotti e l'oggetto della formalità richiesta, in calce al quale il funzionario dell'A. C. I. certifica l'avvenuta produzione, indicandone la data.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-22