Titolo II
Art. 20
20 / 48In vigore dal 20 ott 1927
Le domande, ai funzionari dell'A. C. I., per il rilascio di copie delle iscrizioni o delle annotazioni esistenti nel pubblico registro o per il rilascio del certificato negativo, si propongono oralmente o per iscritto e devono essere fatte con riferimento al numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo, oggetto dell'istanza. Non è necessario sia indicato il nome del proprietario, salvo che per le trattrici agricole.
I funzionari dell'A. C. I. devono permettere, nelle ore di ufficio, l'ispezione dei pubblici registri a chi ne faccia richiesta e corrisponda gli emolumenti che saranno determinati con le apposite norme, da emanarsi dal Ministro per le finanze, ma non è lecito ad alcuno di prendere copia delle iscrizioni o delle annotazioni.
I funzionari dell'A. C. I. debbono parimenti dare copia dei documenti che sono depositati presso di loro in originale, previo pagamento dei diritti di cui all'ultimo comma dell' del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-20