Art. 2
Titolo I

Art. 2

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In vigore dal 20 ott 1927
Nella parte superiore della prima facciata di ciascun foglio sono contenute le indicazioni della provincia e dell'Ufficio dell'A. C. I. presso il quale il registro è istituito; della serie e del numero del volume; del numero progressivo del foglio. Nella stessa facciata ed in quella successiva sono registrati i dati occorrenti ad individuare l'autoveicolo e vengono eseguite l'iscrizione della proprietà e le annotazioni dei trasferimenti di essa. La seconda pagina è riservata all'iscrizione dei privilegi legali e convenzionali, all'annotazione delle variazioni ad essi relative ed a quella del trasferimento dell'iscrizione dell'autoveicolo al registro di altra sede dell'A. C. I. Ogni autoveicolo è iscritto nel foglio del pubblico registro che porta il numero progressivo corrispondente a quello della licenza di circolazione di cui l'autoveicolo è fornito. Le trattrici agricole sono iscritte secondo l'ordine nel quale vengono presentate alla sede dell'A. C. I. le denunzie e le domande per la loro iscrizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-2