Art. 19
Titolo II

Art. 19

19 / 48
In vigore dal 20 ott 1927
L'Ufficio provinciale dell'A. C. I. a cui pervenga avviso ufficiale da un'altra sede dell'A. C. I. dell'avvenuto trasferimento dell'iscrizione di un autoveicolo, eseguisce nel proprio registro l'annotazione del trasferimento, indicando la nuova provincia di iscrizione, il numero della nuova licenza di circolazione e il numero del foglio del pubblico registro dell'A. C. I. della provincia di nuova iscrizione, nel quale l'autoveicolo è stato iscritto. L'Ufficio dell'A. C. I. presso il quale l'autoveicolo era in precedenza iscritto, rimette a quello ove è seguita la nuova iscrizione il certificato di origine e i titoli relativi all'autoveicolo, dei quali sia in possesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-19