Art. 18
Titolo II

Art. 18

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In vigore dal 20 ott 1927
L'annotazione nel pubblico registro della cessione o della costituzione in pegno di crediti regolarmente iscritti, tiene luogo della notificazione al debitore, dal momento in cui dell'annotazione stessa è fatta menzione nel foglio complementare della licenza di circolazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-18