Titolo II
Art. 12
12 / 48In vigore dal 20 ott 1927
Se uno stesso atto dia luogo ad un credito privilegiato a favore del venditore dell'autoveicolo per la parte del prezzo pattuito e che non sia stata corrisposta al momento della vendita e ad altro credito privilegiato a favore di chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto parte del prezzo al venditore, entrambi i crediti vengono collocati nello stesso grado e concorrono fra loro in proporzione del rispettivo ammontare, qualora la domanda di iscrizione sia stata proposta congiuntamente dai creditori e non risulti patto in contrario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-12