Art. 10
Titolo II

Art. 10

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In vigore dal 20 ott 1927
Avvenuto il trasferimento dell'immatricolazione di un autoveicolo da una ad altra provincia, per ottenere l'iscrizione dell'autoveicolo stesso nel pubblico registro tenuto dalla sede dell'A. C. I. nella provincia ove è seguita la nuova immatricolazione, il richiedente deve esibire all'Ufficio della sede stessa una copia autentica del foglio del pubblico registro tenuto dall'A. C. I. nella provincia di provenienza, relativo all'autoveicolo, ed il foglio complementare della nuova licenza di circolazione. Dalla copia del foglio di iscrizione prodotta dal richiedente, deve risultare che, nel pubblico registro della sede dell'A. C. I. della provincia di provenienza, sia stato fatto annotamento che la copia stessa è stata richiesta e rilasciata per corredarne l'istanza di trasferimento dell'iscrizione. Deve essere esibita altresì la nuova licenza di circolazione rilasciata dalla Prefettura. Il funzionario dell'A. C. I., sulla base dei dati risultanti dalla copia autentica del foglio della precedente iscrizione e dalla nuova licenza di circolazione, esegue l'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro, secondo le modalità prescritte negli del presente decreto e dell'avvenuta iscrizione dà avviso all'Ufficio della sede dell'A. C. I. di provenienza. In modo analogo si procede negli altri casi in cui debbasi effettuare una nuova iscrizione dell'autoveicolo, in seguito a rinnovazione della licenza rilasciata dalla Prefettura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-10