Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 20 set 1927
Con decreto del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, saranno stabilite le condizioni dell'aggregazione degli otto comuni suddetti al comune di Aquila degli Abruzzi, e sarà altresì provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali fra quest'ultimo e il comune di Pizzoli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 264, foglio 12. - Casati.
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