Art. 9
Titolo II

Art. 9

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In vigore dal 23 ago 1927
Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza dal permesso: 1° quando non siasi dato principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato; 2° quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi; 3° quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni degli del presente decreto; 4° quando non sia pagato il diritto proporzionale indicato nell'. In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o indennità verso lo Stato o verso gli eventuali successivi ricercatori. Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca è ammessa opposizione. Questa è decisa dallo stesso Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Contro il provvedimento che pronuncia sulla opposizione non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-9