Titolo II
Art. 8
8 / 65In vigore dal 23 ago 1927
Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.
Ogni trasferimento è soggetto al diritto fisso di L. 1000.
La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-8