Art. 8
Titolo II

Art. 8

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In vigore dal 23 ago 1927
Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale. Ogni trasferimento è soggetto al diritto fisso di L. 1000. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-8