Titolo VI
Art. 65
65 / 65In vigore dal 23 ago 1927
Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo - Volpi
- Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 161. - Ferretti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-65