Art. 60
Titolo VI

Art. 60

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In vigore dal 23 ago 1927
Agli effetti degli articoli precedenti, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto debbono essere denunciate: a) le concessioni, siano esse perpetue o temporanee; b) le miniere in esercizio o abbandonate. La denuncia deve essere corredata dai titoli comprovanti la disponibilità o proprietà della miniera. Quando la denuncia non sia fatta entro il detto termine, ogni eventuale diritto si intenderà decaduto e il Ministro per l'economia nazionale potrà liberamente disporre del sottosuolo a sensi delle norme contenute nel presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-60