Art. 58
Titolo VI

Art. 58

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In vigore dal 23 ago 1927
I permessi di ricerca e le indagini minerarie sono conservati per il tempo pel quale furono rilasciati, sotto l'osservanza delle norme del presente decreto, quando i titolari rispettivi non siano incorsi in alcuno dei casi di decadenza preveduti dalle disposizioni finora vigenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-58