Art. 52
Titolo V

Art. 52

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In vigore dal 23 ago 1927
Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera è punito con la multa non inferiore a L. 5000 senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso lo Stato. Alla stessa penalità è soggetto il concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-52