Art. 47
Titolo IV

Art. 47

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In vigore dal 23 ago 1927
Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune di miniere, cave o torbiere, possono essere costituiti consorzi volontari od obbligatori. Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-47