Titolo II
Art. 33
33 / 65In vigore dal 23 ago 1927
La concessione cessa:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-33