Art. 29
Titolo II

Art. 29

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In vigore dal 23 ago 1927
I concessionari di miniere debbono fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori. In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere all'autorità pubblica la necessaria assistenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-29