Art. 23
Titolo II

Art. 23

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In vigore dal 23 ago 1927
Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale. Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-23