Art. 22
Titolo II

Art. 22

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In vigore dal 23 ago 1927
La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili. L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-22