Art. 17
Titolo II

Art. 17

17 / 65
In vigore dal 23 ago 1927
Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di concessione sono a carico del richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-17