Art. 16
Titolo II

Art. 16

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In vigore dal 23 ago 1927
Il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purchè il Ministro per l'economia nazionale riconosca che egli possiede la idoneità tecnica ed economica. Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta, e un'indennità in ragione delle opere utilizzabili. Il premio e l'indennità sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione. Ogni controversia relativa è di competenza dell'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-16