Art. 12
Titolo II

Art. 12

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In vigore dal 23 ago 1927
È vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione. In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte, senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale. La facoltà di autorizzare la utilizzazione suddetta può essere delegata all'ingegnere capo del distretto minerario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-12