Art. 9
RegolamentoTitolo I

Art. 9

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In vigore dal 19 lug 1927
Ogni apparecchio esonerato, che sia trasportato altrove o che subisca variazioni nelle condizioni prescritte per l'esonero, deve essere soggetto a nuove verifiche per la conferma o per la revoca, da parte dell'Associazione, della dichiarazione di esonero
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-9