Art. 86
RegolamentoTitolo II

Art. 86

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In vigore dal 19 lug 1927
Il possessore di apparecchi o impianti termici, attivi o inattivi, esistenti alla entrata in vigore del presente regolamento, deve farne denuncia alla Associazione entro tre mesi dalla data suddetta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-86