Regolamento›Titolo II
Art. 85
85 / 114In vigore dal 19 lug 1927
Quando mutino comunque le condizioni in base alle quali venne concessa la dichiarazione di esonero dell'apparecchio o impianto, l'Associazione ordinerà all'agente tecnico nuove verifiche in base alle quali emetterà il proprio provvedimento di conferma o di revoca della dichiarazione di esonero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-85