Regolamento›Titolo II
Art. 78
78 / 114In vigore dal 19 lug 1927
Agli effetti del controllo per l'economia dei combustibili, gli apparecchi e impianti termici di qualunque specie ed a qualsiasi uso destinati sono sottoposti alle prescrizioni contenute nel presente titolo, salvo quanto è disposto dal. l'° e 3° comma, del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.
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