Art. 70
RegolamentoSez. 2

Art. 70

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In vigore dal 19 lug 1927
Di ciascuna verifica l'agente tecnico deve redigere verbale i cui risultati saranno da lui trascritti sul libretto nel quale deve dichiarare altresì se l'apparecchio sia atto o meno al funzionamento. Nei verbali di verifiche fatte in dipendenza del restauro dell'apparecchio, l'agente deve indicare il nome e l'indirizzo del riparatore e se questi abbia soddisfatto alle prescrizioni di cui all'.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-70