Art. 7
RegolamentoTitolo I

Art. 7

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In vigore dal 19 lug 1927
Ricevuta la domanda, l'Associazione disporrà gli accertamenti, da eseguirsi da un suo agente tecnico, sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio della dichiarazione di esonero. Per le domande di esonero parziale, l'agente tecnico deve eseguire le verifiche prescritte dagli e seguenti. Per le domande di esonero totale, l'agente, pur non essendo obbligato ad eseguire prove determinate, deve però compiere indagini occorrenti per stabilire lo stato dell'apparecchio in relazione alle condizioni previste per l'esonero. Quando però si tratti di apparecchi di ghisa o aventi parti di ghisa, l'agente tecnico deve in ogni caso eseguire almeno una prova idraulica dopo la messa a posto dell'apparecchio. Dei risultati dell'accertamento l'agente tecnico redigerà verbale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-7