Art. 66
RegolamentoSez. 2

Art. 66

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In vigore dal 19 lug 1927
Indipendentemente da quanto è disposto nei precedenti articoli, ogni generatore o recipiente di vapore deve subire in ogni anno la visita interna o una prova a caldo, anche se nell'anno precedente abbia subito ambedue queste verifiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-66